Statuto - LA FAMIGLIA - Centro di Consulenza e Sostegno-

LA FAMIGLIA
Centro di Consulenza e Sostegno
Scandicci(FI)
O.N.L.U.S.
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Statuto

Chi siamo

STATUTO  ASSOCIAZIONE



TITOLO I

Art. 1 - Denominazione, sede, durata.

Si è costituita in Scandicci l'Associazione denominata "La Famiglia - Centro di Consulenza e Sostegno", con sede legale a Scandicci in Piazza Amedeo Benini numero 1 e sede operativa a Scandicci in Via XXV Aprile numero 1. La durata dell'Associazione è stabilita fino all'anno 2100 compreso.

Art. 2 - Scopo sociale.

L'Associazione, ispirandosi ai valori della fede cristiana, in adesione ai principi cattolici e alla vigente legislazione italiana sul matrimonio e sulla famiglia, si propone:
1) di dare assistenza al singolo, alla coppia, alle famiglie formate o in formazione, per tutti i problemi socio-sanitari, psicologici e legali;
2) di favorire la crescita del nucleo familiare, come fondamento della maternità e paternità responsabili;
3) di offrire assistenza alle madri in difficoltà che intendono tutelare la vita dei nascituri, particolarmente nei casi ove non sussista un nucleo familiare che accolga il bambino;
4) di promuovere un'opera di educazione dei giovani per quanto riguarda le loro problematiche;
5) di fornire aiuto agli anziani e di approfondire le problematiche inerenti la cosidetta "terza età";
6) di sostenere i momenti di promozione culturale sui temi della famiglia: procreazione responsabile, problemi di genetica, affido, adozione, ecc;
7) di collaborare con Enti e/o Istituti del territorio che operano nel sociale: Assistenza Sociale, Consultori Pubblici, Autorità Giudiziarie, ecc.
L'Associazione serberà assoluta riservatezza sui casi dei quali si occuperà e la documentazione relativa sarà archiviata in modo da garantirne la assoluta segretezza.

TITOLO II

Art. 3 - Soci
Possono essere Soci tutti i cittadini italiani che condividano i principi dell'etica cristiana dichiarata dal Magistero della Chiesa cattolica, in particolare per quanto riguarda la concezione del matrimonio e della famiglia, la responsabilità nella trasmissione della vita umana e il rispetto e la dignità della persona.
Sono Soci di diritto tutti i parroci del Vicariato di Scandicci.
Art. 4 - Ammissione
I soci vengono ammessi previa domanda scritta all'Associazione.
L'ammissione avviene su parere insindacabile del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.
Art. 5 - Dimissioni
Le dimissioni dei Soci devono pervenire per iscritto alla Giunta dell'Associazione. Il Socio dimissionario non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'opera svolta dal Socio deve considerarsi a puro titolo di volontariato gratuito.
Art. 6 - Decadenza.
Si ha decadenza:
a) per morte;
b) per comportamento in contrasto con i principi sanciti dal presente Statuto o comunque contrario ai deliberati associativi. La decadenza viene sancita dal Consiglio di Amministrazione con decisione inappellabile.

TITOLO III

Art. 7 -   Gli organi dell'Associazione.
Gli orgnai dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) la Giunta;
d) i Sindaci Revisori.
Art. 8 - Dell'Assemblea Generale.
L'Assemblea Generale si riunisce di norma almeno 1 volta all'anno, entro il 28 Febbraio ed è presieduta da un Socio eletto tra i Soci intervenuti all'Assemblea stessa. Essa viene convocata dal Consiglio di Amministrazione che ne dà avviso scritto ai Soci. La convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima dell'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori e il luogo e la data dell'incontro.
Art. 9 - Validità dell'Assemblea.
In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Art. 10 - Delega.
E' ammessa la delega scritta ma ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci deleganti.
Art. 11 - Oggetto dell'Assemblea.

L'Assemblea generale delibera su tutti gli argomenti inerenti la vita dell'Associazione, escluso quanto  espressamente riservato al Consiglio di Amministrazione. In particolare approva i bilanci, l'ammontare delle quote associative annue, le modifiche dell'atto costituito e dello Statuto. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associalti e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Art. 12 - Del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero minimo di quattordici (14) e un numero massimo di ventiquattro (24) componenti eletti dall'Assemblea Generale; ne fa parte di diritto un Sacerdote indicato dal Consiglio Vicariale di Scandicci. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente (che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento), il Segratario, nonchè i componenti la Giunta.
Il Consiglio di Amministrazione:
1) stabilisce le linee di intervento attraverso la stesura di un programma annuale presentato all'Assemblea generale;
2) predispone l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea generale;
3) stabilisce convenzioni con Enti pubblici o privati;
4) fissa i compensi per gli operatori esterni e per i Sindaci Revisori;
5) decide la destinazione di eventuali lasciti o donazioni;
6) decide sull'ammissione di nuovi Soci.
Art. 13 - La Giunta.
La Giunta è l'organo esecutivo del Centro ed è responsabile dell'attuazione delle linee programmatiche fissate dal Consiglio di Amministrazione e della composizione e formazione dell'equipe degli operatori del Centro, e indice riunioni con i consulenti e gli specialisti (assistente sociale, psicologo, ginecologo, ostetrica, consulente morale, consulente legale) per approfondimenti culturali e tecnici relativi ai problemi dell'attività del Centro.
La Giunta è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Ammninistrazione. Essa è composta:
a) da 2 membri dell'equipe del Centro, preferibilmente uno specialista e un consulente familiare;
b) da un Sacerdote, consulente morale, indicato dal Consiglio Vicariale di Scandicci;
c) da un Tesoriere che curerà la contabilità e rilascerà quietanza per le somme introitate, mentre eseguirà i pagamenti e trarrà su eventuali conti correnti bancari con firma congiunta     con il Presidente o con il Vice Presidente;
d) da un Segretario che curerà la corrispondenza e il protocollo, e organizzerà i vari corsi di formazione, oltre a rendigere i Verbali di tutte le riunioni.
La Giunta avrà cura di mantenere i contatti di collaborazione con altri Centri e di organizzare, su base diocesana e interdiocesana, aggiornamenti e scambi di esperienze professionali.
La Giunta dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 14 - SIndaci Reviosori.
L'Assmblea elegge tre (3) Sindaci Revisori che hanno il compito di verificare la contabilità e la legittimità degli atti compiuti dal Consiglio di Amministrazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 15 - Validità delle deliberazioni.
Tutte le deliberazioni saranno prese a maggioranza fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 11 del presente Statuto.

TITOLO IV

Art. 16 - Il patrimonio.
Il patrimonio è costituito dalle entrate ordinarie e straordinarie.
Le entrate ordinarie sono determinate :
- dalle quote annue di iscrizione;
- dalle giornate di raccolta nelle Parrocchie;
- dai contributi dei Soci sostenitori;
- da altri contributi, sia pubblici che privati, accettati nel rispetto dei princìpi del Centro.

TITOLO V

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione.
Lo scioglimento dell'Associazione avviene come determinato dalla legge. I beni sociali saranno devoluti in beneficienza a Enti e/o Istituti determinati dall'Assemblea all'atto dello scioglimento e quando mancassero indicazioni da parte dell'Assemblea si provvederà secondo le disposizioni previste dalla legge.



Consultorio "LA FAMIGLIA"
Via XXV Aprile,1
50018 Scandicci(FI)
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