Statuto associazione - Consultorio Scandicci (Fi)
Centro di Consulenza
e Sostegno
50018 Scandicci (Fi)
ODV
LA FAMIGLIA
Vai ai contenuti
Menu principale:
×
Home
Chi siamo
Associazione
Presentazione
Statuto
Statuto associazione
Donazioni
Donare
Consultorio
La consulenza familiare
Consulenza familiare
Il consulente
Consulente
L'Equipe
EQUIPE
Rete Consultori
Rete consultori Toscani
Attività
Consulenze familiari
Consulenze
Percorsi per genitori
Percorsi
Corsi per fidanzati
Per fidanzati
Percorso
Percorso Consulenza
Scuola
Scuola consulenti familiari
Contatti
I nostri contatti
EVENTI
I nostri eventi
La SEDE
Le nostre stanze
Link
Siti consigliati
Orari
Orario Sede
Statuto associazione
Chi siamo > Statuto
STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“CENTRO DI CONSULENZA E SOSTEGNO LA FAMIGLIA ODV ” E.T.S.
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art 1. Denominazione
E’ costituita l’associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata “CENTRO DI
CONSULENZA E SOSTEGNO LA FAMIGLIA ” ai sensi del Codice civile e del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 11 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”)
A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo,
l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno
essere inseriti nella denominazione sociale. L’Associazione dovrà, da quel momento,
utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli
atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art 2. Sede legale e sedi secondarie
L'associazione ha sede legale in Scandicci, in Via XXV Aprile, 1.
L’eventuale variazione della sede all’interno dello stesso comune capoluogo potrà
essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale
variazione del presente Statuto.
L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera
del Consiglio Direttivo.
Art 3. Durata
La durata dell’associazione è illimitata.
FINALITA’ ED OGGETTO ASSOCIATIVO
Art 4. Finalità
L’Associazione “CENTRO DI CONSULENZA E SOSTEGNO LA FAMIGLIA” non ha
scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle
attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore,
avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
L’Associazione, ispirandosi alla visione antropologica della fede cristiana,
promuove e sostiene il benessere relazionale e affettivo della persona, della
coppia, pone particolare attenzione alla responsabilità genitoriale.
L’Associazione aderisce all’ UCIPEM (Unione dei consultori italiani prematrimoniali
e matrimoniali) e ne accetta la Carta costitutiva approvata dall’Assemblea dei Soci
il 20 settembre 1979
Art 5. Oggetto Sociale
Per perseguire le proprie finalità, il “CENTRO DI CONSULENZA E SOSTEGNO LA
FAMIGLIA ” intende operare nelle seguenti attività di interesse generale di cui
all’art 5 del Codice del Terzo Settore:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali
di interesse sociale con finalità educativa;
d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo
f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla
prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché'
dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità
e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui
all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto
solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla
criminalità organizzata;
Nell’ambito delle attività di interesse generale di cui sopra l’Associazione, potrà,
direttamente e/o tramite terzi, svolgere:
˗ Consulenza familiare alla coppia, al singolo, al minore, a cura di Consulenti
Familiari, Assistenti Sociali, Pedagogisti, Psicologi, Psicoterapeuti, e altre figure
professionali inserite in Albi o elenchi delle professioni non organizzate
riconosciute dalla Legge 14 gennaio 2013, n 4.
˗ Incontri di preparazione al matrimonio sia in ambito civile che religioso.
˗ Consulenza e sostegno alla vita di coppia.
˗ Mediazione familiare, con riguardo alla tutela dei minori e al loro affido.
˗ Organizzazione di corsi di formazione, prevenzione ed educazione alla salute e
al benessere relazionale.
˗ Organizzazione di convegni, conferenze e incontri su tematiche sociosanitarie e
socio-pedagogiche, inerenti a ogni ambito relazionale e familiare.
˗ Consulenze legali in ambito di problematiche familiari e di tutela dei diritti civili.
˗ Pubblicazione di ricerche, studi e contributi esperienziali sia di orientamento
scientifico che divulgativo.
˗ Corsi di aggiornamento professionale.
A norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, l’associazione potrà esercitare, in
quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,
secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
Inoltre, l’associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la
richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine
di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà altresì organizzare, anche
continuativamente, campagne di raccolta fondi mediante sollecitazione al
pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,
impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il
pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali
ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, imprese sociali o
enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
Soci
Art 6. Ammissione
Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche e le organizzazioni di
volontariato regolarmente costituite con la qualifica di Enti del Terzo Settore e gli
altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero
non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di
volontariato, che condividano ed accettino i principi e le finalità statutarie.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla Legge
Per chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio
Direttivo una domanda scritta nella quale dovrà essere riportata:
· l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice
fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
· la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente
Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente e/o
altro consigliere appositamente delegati dal Consiglio stesso. Il rilascio della tessera
sociale a firma del Presidente costituisce prova dell’ammissione a socio
La delibera deve essere presa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a
cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della
domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha
proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,
chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non
accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva
convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi
previsti dall’art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine
Soci fondatori
Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto
costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed
inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione
alla loro fattiva opera nell’ ambiente associativo.
Soci ordinari
Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che rispettivamente
prestano una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità
stabilite dal Consiglio direttivo o collaborano nello svolgimento delle attività e
versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni
dall’iscrizione nel Libro dei Soci.
Soci onorari
Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi
contributi morali e materiali alle attività o alle finalità dell’Associazione; essi
saranno designati dal Consiglio Direttivo dietro approvazione dall’Assemblea
Generale Ordinaria, nella prima riunione utile.
Soci sostenitori
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi
dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Art 7. Diritti ed obblighi dei Soci
I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere
eletti negli stessi. L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.
È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo
svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. . L’associazione, in
casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal
presente statuto.
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e
registri dell’associazione.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari,
nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime
sono emanate dagli organi dell’associazione.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione
deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona
fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee
programmatiche emanate
Art 7. – Perdita qualifica di socio
La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.
Art 8. – Recesso del socio
Il socio può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da
inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno.
Sarà onere del Consiglio Direttivo a provvedere a cancellarlo dal Registro degli
associati.
Art 9. – Esclusione del socio
Il socio dell’associazione può essere escluso, per i seguenti motivi:
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali
regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota
associativa;
ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta
l'ammissione. L’esclusione dei soci per morosità è automatica senza bisogno di
alcuna deliberazione. I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la
quota annuale.
Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e
del presente Statuto legittimano l’esclusione di un socio nell’interesse
dell’Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione
adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera raccomandata a.r.
dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all’Assemblea
dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata a.r. Qualora il socio rivesta
una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e
trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non
hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art 10. – Gli Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo – se obbligatorio;
- Collegio dei Porvibiri – se nominato -
Salvo i membri dell’Organo di Controllo, le altre cariche sociali sono svolte a titolo
gratuito, potendosi corrispondere i soli rimborsi delle spese eventualmente e
regolarmente autorizzate per il raggiungimento delle finalità statutarie e
debitamente giustificate tramite la produzione di appositi, e statutariamente validi,
documenti contabili. All’Organo di Controllo spettano i compensi solo se
obbligatoriamente previsti dalla legge.
Assemblea
Art 11. – Assemblea dei soci
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le
sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano
tutti gli associati.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
E’ ordinaria l’assemblea convocata per
- eleggere il Presidente
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il
soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo annuale e il rendiconto predisposti dal
Consiglio direttivo;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- approvare il programma annuale dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai
sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti.
È straordinaria l’assemblea convocata per:
- la modifica dello Statuto;
- il trasferimento della sede legale in altro Comune
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione
- lo scioglimento dell'associazione.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio
nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente
dell’associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di
esercizio.
L’assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione purché
quest’ultima avvenga in un giorno diverso rispetto alla prima.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a
ciò delegata, mediante comunicazione scritta spedita agli associati o consegnata a
mano almeno otto giorni, come mezzo tracciabile ivi compreso fax o posta
elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la
data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda
convocazione
Art 12. – Svolgimento dell’Assemblea
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi,
nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato
mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato
può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di
voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il
numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene
conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno il ¾ degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il
parere favorevole del Consiglio direttivo.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vice-
Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio direttivo
designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo
impedimento da persona, nominata dall’assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal
Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i
soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e
sottoscritto dal Presidente
Art 13. – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non
superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’assemblea.
L’assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero
dei componenti.
Possono candidarsi al consiglio direttivo i soci che hanno partecipato attivamente
alla vita dell’associazione per almeno due anni.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate
dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di
ineleggibilità e di decadenza
Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il
Segretario.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a
sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione
assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto
della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve
convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne
l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle
informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è
attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o
congiuntamente
Art 14. - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi
motivi, revocato con motivazione.
Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari
per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento
dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il
bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di
stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Inoltre gli compete:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a
medio termine dell’associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia,
funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per
l’associazione e gli associati;
Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e
scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i
compensi.
Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di
determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento
che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti
pratici e particolari della vita dell’associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che
delibererà con le maggioranze ordinarie.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio direttivo è generale,
pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte
nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art 15. – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra
l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del
Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre
giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato
nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo
lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e
telegramma.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art 16. - Svolgimento dei Consiglio Direttivo
Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della
maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza
dal Vice-Presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più
anziano per partecipazione all’associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua
assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
IL TESORIERE
Art 17. – Tesoriere
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre
il bilancio dell’associazione.
IL SEGRETARIO
Art 18. - Il Segretario
Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci
nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.
IL PRESIDENTE
Art 19. – Il Presidente – Il Presidente Onorario
Il Presidente è eletto dall’assemblea, la prima nomina è ratificata nell’atto
costitutivo.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del
mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa
dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione,
il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e
presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché,
ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi
d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli
potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di
delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del
Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.
L’assemblea dei Soci può nominare un Presidente onorario tra le persone fisiche o
giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività o alle
finalità dell’Associazione.
Il Presidente onorario ha solo un mera funzione rappresentativa dell’Associazione in
sedi di incontri o momenti pubblici e potrà essere consultato dal Consiglio Direttivo
per consigli su questioni inerenti alle principali finalità associative.
PATRIMONIO E BILANCIO
Art 20. PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi
ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle
attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è
rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno a
titolo esemplificativo costituite:
- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative;
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi,
anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano
per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili;
- da sovvenzioni; donazioni, lasciti o successioni;
- da eventuali contributi straordinari;
- dagli avanzi di gestione.
Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere
la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita
dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti
per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo
svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla
associazione.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.
Art 21. – BILANCIO
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno al termine del quale verrà
redatto il Bilancio consuntivo.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo, con l’ausilio del Tesoriere, e
approvati dall'Assemblea dei soci.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese
o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico
nazionale del terzo settore.
Qualora obbligatorio per legge, l’associazione dovrà pubblicare annualmente e
tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai
dirigenti
Inoltre, l’associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il
Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il
bilancio sociale.
MODIFICHE STATUTARIE
Art 22. – MODIFICHE ALLO STATUTO
Questo statuto è modificabile dall’assemblea straordinaria secondo le norme
previste del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in
contrasto con gli scopi sociali, con il Codice del Terzo Settore e con la legge italiana
SCIOGLIMENTO
Art 23. – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre l’assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme
del presente statuto.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più
liquidatori.
Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera Assembleare e previo parere
positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da
quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri
enti del Terzo settore.
NORME FINALI
Art 24. LIBRI ASSOCIATIVI
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
libro degli associati, tenuto a cura dal Comitato Direttivo;
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Comitato
Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Comitato Direttivo, tenuto a cura dello
stesso organo;
Art 25. Dipendenti, collaboratori e volontari
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione può avvalersi di
personale dipendente. Pertanto potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal
contratto collettivo di lavoro.
Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione può
stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile.
L’Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei
collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di
confronto con volontari ed i soci.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite
dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai
beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi
e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso
vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto
previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi.
Art 26. NORMA FINALE
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto
previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in
quanto compatibile, dal Codice civile.
Home
|
Chi siamo
|
Consultorio
|
Attività
|
Scuola
|
Contatti
|
EVENTI
|
La SEDE
|
Link
|
Orari
|
Mappa generale del sito
Ce
ntro di Consulenza e Sostegno La Famiglia
ODV
C.F. 94021940484
Via XXV Aprile, 1 - 50018 Scandicci (Fi)
lafamigliascandicci@virgilio.it
Torna ai contenuti
|
Torna al menu
Per poter utilizzare questo sito è necessario attivare JavaScript.